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Legge 11/05/1999 n. 1402. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee". Art. 10. Attività di valutazione delle leggi 1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999. 2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti. Art. 11. Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola "quattro" è sostituita dalla parola "cinque", e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro". 2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime. Art. 12. Inquadramento di personale delle camere di commercio 1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Art. 13. Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile 1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali 2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 14. Copertura finanziaria 1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 15. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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